Malnutrizione e debolezza possono catalogare il furto come effettuato per stato di bisogno

Priva di valore, invece, la congettura secondo cui la merce, di valore di poco superiore ai 100 euro, nel caso specifico, fosse destinata ad essere rivenduta non per sfamarsi e lavarsi, ma per trarne guadagno

Malnutrizione e debolezza possono catalogare il furto come effettuato per stato di bisogno

Possibile parlare di furto per stato di bisogno se commesso a fronte di una situazione fisica precaria caratterizzata da malnutrizione ed estrema debolezza. Questi dettagli possono difatti essere valutati come situazione di indilazionabile necessità di provvedere al proprio nutrimento. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 40685 del 6 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il caso di una donna finita sotto processo, e condannata in Appello a quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa, per il reato di tentato furto, all’interno di un supermercato, di quattro pezzi di parmigiano, tre pezzi di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone ed una confezione di detersivo liquido. Secondo i magistrati di terzo grado, non ricorrono, comunque, i presupposti della inevitabilità del pericolo e della sua involontaria causazione, non potendosi sovrapporre uno stato di bisogno determinato dalle condizioni di indigenza e di assenza di stabile dimora con i precisi requisiti dello stato di necessità previsto dal Codice Penale. Ciò perché difetta qualsivoglia allegazione in ordine alla natura del tutto involontaria della situazione vissuta dall’autore del tentato furto, nonché manca il requisito della inevitabilità del danno grave e irreparabile. Possibile, invece, ipotizzare il furto lieve per stato di bisogno, che è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno. In generale, per far degradare l’imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno a cui non possa provvedersi se non sottraendo la cosa. Ragionando in questa ottica, nella specifica vicenda l’autrice del tentato furto ha allegato elementi dai quali risulta un grave stato di malnutrizione e di estrema debolezza, tale da poter essere valutato come situazione di indilazionabile bisogno di provvedere a nutrirsi. Rilevanti i dati emersi da una annotazione dei carabinieri e dalle sommarie informazioni testimoniali rese da una commessa del supermercato: in sostanza, l’autrice del tentato furto viene descritta come una senzatetto, elemento compatibile con la sottrazione di generi alimentari durevoli e di generi destinati alla igiene personale. E peraltro nella annotazione degli operanti si dà atto che essi acquistarono del pane per sfamare la donna. A fronte di tale quadro, che secondo i giudici di Cassazione rende plausibile il riconoscimento del furto per stato di bisogno, è priva di valore la congettura secondo cui la merce, di valore di poco superiore ai 100 euro, fosse destinata ad essere rivenduta dalla donna non per sfamarsi e lavarsi, ma per trarne guadagno.

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