Lesioni personali e stalking: presupposti per l’aggravante prevista in caso di relazione affettiva
Fondamentale l’esistenza un legame di fiducia, che, in quanto conseguenza di un rapporto affettivo esistente o già concluso, rende la vittima più vulnerabile. E ciò a prescindere da serietà, stabilità e intensità della relazione
A fronte di reati come lesioni personali e stalking, è possibile applicare l’aggravante collegata all’esistenza di una relazione affettiva se vi è tra le parti un legame di fiducia che, in quanto conseguenza di un rapporto affettivo esistente o già concluso, rende la vittima più vulnerabile. E ciò a prescindere da serietà, stabilità e intensità della relazione.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 19952 del 29 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del processo che ha visto un uomo finire sotto accusa a seguito delle condotte tenute nei confronti della donna alla quale era stato legato da una relazione sentimentale.
In generale, la ratio della aggravante prevista in caso di una relazione affettiva risiede nell’abuso della fiducia che caratterizza la relazione e delle connesse aspettative di tutela e di protezione, e non nella condivisione di una scelta di vita assimilabile al rapporto di coniugio.
Analizzando la specifica vicenda, il legale che difende l’uomo sostiene che la stessa donna ha chiaramente esplicitato la sua volontà di non intrattenere con l’uomo una relazione seria e ciò ha reso il loro legame non idoneo, secondo i canoni normativi, ad ingenerare quelle aspettative di tutela e di protezione fondanti la ratio dell’aggravamento della pena previsto in caso di reato – lesioni personali o stalking – compiuto nel contesto di una relazione affettiva.
Secondo la difesa, la serietà o meno del legame – nei termini manifestati dalla persona offesa – incide sul rapporto di fiducia esistente tra le parti, determinandone l’esistenza o meno. Ma tale assunto muove, osservano i magistrati di Cassazione, dal presupposto che la relazione affettiva, posta a fondamento della fattispecie circostanziata, si sostanzi nella condivisione di una comune scelta di vita (ipotesi coperta con la specifica e parallela indicazione del rapporto di coniugio), laddove la previsione di un aggravamento di pena trova la sua giustificazione in una dimensione più limitata, ossia nel legame di fiducia che si instaura in conseguenza di una qualsiasi relazione affettiva (attuale o passata, legame che rende la vittima più vulnerabile alle aggressioni provenienti da un soggetto sul quale, al contrario, ripone aspettative di tutela e protezione, poiché è proprio l’abuso o l’approfittamento di tale legame di fiducia a costituire il fondamento della ratio normativa.
Per fare chiarezza, però, i magistrati di Cassazione sottolineano che il rapporto di fiducia prescinde dalla stabilità o meno del rapporto o dalla sua intensità, caratterizzandone l’essenza anche laddove manchi l’aspettativa invocata dalla difesa.