Lesioni causate dall’incidente: risarcimento anche per la vittima che non ha una dichiarazione dei redditi
Illogico negare automaticamente il ristoro economico per il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa
A fronte delle lesioni riportate dalla vittima – persona terza trasportata – di un incidente stradale, è illogico negare il risarcimento del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa solo perché non è stata messa sul tavolo almeno una dichiarazione dei redditi. Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 32443 del 13 dicembre 2024 della Cassazione), i quali, ampliando l’orizzonte, chiariscono che il risarcimento, pur a fronte di un soggetto che al momento dell’incidente non svolgeva alcuna attività lavorativa stabile, deve essere liquidato ragionando in proiezione futura e tenendo conto della potenziale attività lavorativa esercitabile in futuro. Ciò, ovviamente, alla luce di alcuni dettagli, ossia formazione, esperienze pregresse e concrete possibilità di inserimento lavorativo. Smentita in Cassazione la visione adottata in Appello, laddove, per negare la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante, era stata valorizzata la circostanza per cui la persona offesa non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi e quindi non aveva dimostrato di percepire, all’atto dell’incidente, alcun reddito significativo, neppure ‘in nero’, essendo solo emerso che la sua attività lavorativa poteva dirsi connotata da mera episodicità, più che da precarietà. Secondo i giudici di Cassazione, invece, è doveroso prendere in esame, al fine di valutare la sussistenza o meno di un danno da lucro cessante, riferito all’attività da lavoro autonomo – nel caso in esame, la organizzazione di convegni e di eventi culturali, esplicata in una fase ancora embrionale e dunque ancora non produttiva di reddito –, quegli specifici elementi fattuali dimostrati dalla persona offesa e concernenti sia la propria formazione culturale e professionale, sia le proprie esperienze collaborative, già svolte o da svolgere nel prossimo futuro, prendendo a parametro eventuali dati reddituali medi indicati per attività similari. Se, poi, una tale prospettiva avesse dovuto rivelarsi evanescente, avrebbe dovuto comunque valutare se, su base di concreta probabilità e secondo l’id quod plerumque accidit, poteva ragionevolmente prevedersi che, in futuro, la persona offesa avrebbe potuto conseguire un reddito purchessia, eventualmente parametrandolo, quale criterio residuale, al triplo della pensione sociale.