Legittimo il licenziamento del postino che guida il veicolo aziendale senza patente

I magistrati della Corte di Cassazione hanno confermato la validità della decisione presa dall'azienda. Il postino è stato sorpreso mentre guidava il ciclomotore aziendale senza avere una patente valida, e non ci sono ragioni che possano giustificare tale comportamento.

Legittimo il licenziamento del postino che guida il veicolo aziendale senza patente

Finisce nei guai il postino sorpreso a lavorare mentre guidava il ciclomotore fornito dall'azienda senza avere una patente valida. Come se non bastasse, viaggiava senza il casco allacciato.

Il Tribunale si è espresso a favore della decisione di Poste Italiane di licenziare il dipendente. La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza favorevole al lavoratore emessa inizialmente dal Tribunale, riconoscendo la correttezza del licenziamento da parte dell'azienda.

Secondo i giudici, il comportamento del postino può essere definito come “violazione intenzionale di leggi e regolamenti”, comportando un pregiudizio sia per l'azienda che per terzi. Inoltre, i giudici hanno sottolineato la rilevanza delle misure adottate dalla Polizia stradale nei confronti del postino, come il fermo del ciclomotore per tre mesi e l'impossibilità di svolgere le consegne con quel mezzo, che possono influire sulla regolarità del servizio.

La difesa del lavoratore ha cercato di mitigare gli addebiti mossi dall'azienda, sostenendo che non ci fosse malizia dietro l'omissione riguardante la sospensione della patente e che il comportamento non mirava a danneggiare l’azienda.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto queste argomentazioni, confermando la legittimità del licenziamento poiché il comportamento del lavoratore ha arrecato pregiudizio a Poste Italiane. Si è chiarito che il danno non deve necessariamente essere di natura economica per configurarsi come pregiudizio e che, nella situazione in questione, l'utilizzo non autorizzato del ciclomotore da parte del dipendente poteva causare un pregiudizio alla regolarità del servizio (Cas. n. del 25724 del 26 settembre).

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