Legittima la destituzione del docente condannato per violenza sessuale
Giustificata la rimozione del professore condannato per violenza sessuale. I giudici hanno sottolineato che comportamenti scorretti al di fuori del lavoro possono essere considerati disciplinarmente rilevanti, specialmente se di natura grave

In un istituto scolastico in Piemonte, un insegnante è stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale e successivamente destituito dall'incarico dopo solo dodici mesi dall'assunzione. L'insegnante ha contestato la decisione dell'istituto come eccessiva, ma il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto tale visione.
Le autorità giudiziarie hanno ritenuto proporzionata la destituzione data la gravità del reato di violenza sessuale commesso dall'insegnante. In particolare, la destituzione è stata applicata in base al decreto legislativo numero 294 del 1997, relativo alle condotte che danneggiano il rapporto fiduciario con l'amministrazione pubblica e violano i doveri legati alla funzione svolta.
I giudici d'Appello hanno sottolineato che anche comportamenti illeciti al di fuori del lavoro possono essere considerati dal punto di vista disciplinare, specialmente se gravi. L'avvocato dell'insegnante ha ritenuto troppo severa la sanzione; tuttavia, la Corte di Cassazione ha confermato la destituzione senza esitazione.
Le norme disciplinari per i docenti si basano sul Testo unico in materia di istruzione e sono richiamate nei contratti collettivi. I giudici hanno chiarito che le sanzioni disciplinari sono legate ai doveri dell'insegnamento e alla violazione di tali doveri.
La funzione di docente, essenziale per trasmettere cultura ed educare i giovani, richiede un comportamento esemplare sia in ambito scolastico che extrascolastico. I comportamenti che negano questa funzione possono portare alla perdita dell'incarico, anche se non vi sono stati problemi passati nell'insegnamento. La gravità del reato commesso dall'insegnante, caratterizzato da violenze sessuali reiterate e abusi di potere, rende la sua permanenza non compatibile con il ruolo educativo che dovrebbe svolgere.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la destituzione dell'insegnante data la particolare gravità del reato, che è in netto contrasto con il suo ruolo educativo e le responsabilità connesse (Cas. n. 26932 del 17 ottobre 2024).