Le regole per il risarcimento dei danni subiti dal calciatore in caso di infortunio

Durante un incontro di calcio amatoriale, se un giocatore subisce un infortunio, può chiedere il risarcimento dei danni all'organizzatore per responsabilità contrattuale. Tuttavia, non può fare affidamento sulla responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile per motivi legati all'illuminazione carente del campo

Le regole per il risarcimento dei danni subiti dal calciatore in caso di infortunio

La Suprema Corte è stata chiamata a esaminare la responsabilità del Comune a seguito al ricorso presentato da un giocatore di calcio amatoriale che non aveva ottenuto il risarcimento dei danni dopo un infortunio durante una partita.

Il calciatore riportò una frattura alla mandibola durante l'incontro sportivo e accusò il Comune per la scarsa illuminazione del campo da gioco e l'Associazione per non aver garantito il contratto di assicurazione promesso. Il Comune fu citato per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, mentre l'Associazione per responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2043.

Dopo la decisione sfavorevole delle corti inferiori, la Suprema Corte ha stabilito che, sebbene il Comune non dovesse necessariamente essere ritenuto responsabile per l'illuminazione del campo, la questione del risarcimento dei danni in base all'art. 2043 del codice civile doveva essere rivalutata. La Cassazione ha sottolineato l'errore di diritto commesso dalla Corte d'Appello riguardo all'onere della prova, evidenziando che in una questione di responsabilità contrattuale, al creditore spettava solo dimostrare l'esistenza del contratto (in questo caso, la promessa di stipulare un'assicurazione) e l'inadempimento da parte del debitore.

La Corte territoriale si era basata sul fatto che i partecipanti al torneo ritenevano di essere coperti da un'assicurazione, anche se di fatto non era stata firmata alcuna polizza. La Corte d'Appello aveva richiesto al danneggiato di dimostrare i benefici che avrebbe ottenuto se l'assicurazione fosse stata stipulata, imponendogli un compito probatorio che risultava impossibile da soddisfare.

La Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e indicando la necessità di rivalutare la situazione alla luce delle corrette disposizioni normative (Cas. n. 27069 del 18 ottobre 2024).

Mostra di più...