Le condizioni dello svincolo della garanzia definitiva

Il Ministero chiarisce che è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica soluzione e che non occorre attendere il decorso dei dodici mesi per l’ammontare residuo.

Le condizioni dello svincolo della garanzia definitiva

E’ stato chiesto al Ministero un parere tecnico. Gli istanti hanno proposto alcuni interrogativi:  per svincolare l'ammontare residuo della garanzia definitiva risulta necessario, comunque, attendere il decorso dei dodici mesi dalla suddetta data? Relativamente agli appalti nei quali risulta previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un'unica soluzione successivamente all'ultimazione delle prestazioni? Qualora l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall'emissione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, la garanzia definitiva risulta svincolabile in un'unica soluzione? I commi 8 e 9 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 risultano applicabili anche agli appalti sotto soglia?

L'art. 117 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede un sistema di svincolo progressivo della garanzia fino all'80% dell'importo iniziale, mantenendo l'importo residuo fino al termine dei lavori o per massimo dodici mesi dopo il completamento. L'istituto garante può svincolare la garanzia automaticamente una volta che gli stati di avanzamento dei lavori vengono consegnati dall'appaltatore.

Anche per appalti di servizi e forniture si applica lo stesso meccanismo automatico. Eventuali clausole contrarie sono considerate nulle. In caso di ritardo nello svincolo della garanzia, il garante è considerato inadempiente. Il pagamento dell'importo finale è condizionato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria.

Il soggetto che firma il contratto deve avere una garanzia c.d. definitiva, che cessa di avere effetto solo al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Il Ministero ha chiarito che la risposta al primo quesito è negativa: non è necessario aspettare dodici mesi per lo svincolo. Per il secondo quesito afferma che è possibile effettuare lo svincolo della garanzia definitiva in un'unica soluzione dopo il completamento dei lavori. La risposta alla terza e quarta domanda è positiva: anche per gli appalti sotto-soglia si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli pertinenti.

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