L’associazione può conoscere il numero di domande di protezione internazionale

Fondamentale che i dati disaggregati possono facilmente essere ottenuti con l’applicativo software utilizzato per la gestione dei relativi procedimenti.

L’associazione può conoscere il numero di domande di protezione internazionale

Legittima l’istanza di accesso civico generalizzato presentata da un’associazione e finalizzata a conoscere il numero di domande di protezione internazionale trasmesse da una Questura ad una ‘Commissione territoriale’ del Ministero dell’Interno nell’ultimo triennio e disaggregate per mese. A patto però che risulti dimostrato che detti dati disaggregati possono facilmente essere ottenuti con l’applicativo software utilizzato per la gestione dei relativi procedimenti. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza numero 2548 del 29 ottobre 2024 del Tar Veneto), i quali precisano che la diversità dell’oggetto dell’accesso civico generalizzato porta a declinare differentemente anche il consolidato principio secondo cu la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso, sancito in materia di accesso “classico”. Se è comprensibile, spiegano i giudici, che il soggetto pubblico non possa essere gravato dell’onere di formare un documento amministrativo ad hoc al fine di soddisfare una richiesta di accesso documentale, il dato è, per sua natura, entità isolata e autonoma, per la cui accessibilità e comunicazione non è richiesta la strutturazione in atti o documenti, né altra particolare forma di trattamento e organizzazione. L’accesso ad un dato – diversamente dall’accesso ad un documento – non può quindi essere aprioristicamente negato per il solo fatto di richiedere una elaborazione di informazioni, sul presupposto che essa sia sempre inesigibile dall’amministrazione, dovendo piuttosto distinguersi a seconda della portata che tale attività assume nel caso concreto. Vi è, infatti, una differenza netta e sostanziale tra dati costituenti l’esito di un processo di trasformazione, manipolazione o interpretazione di informazioni (con sostanziale produzione di un quid novi intellettuale, paragonabile alla formazione di un documento amministrativo non preesistente) e dati che, pur se non direttamente disponibili nella forma richiesta, necessitano semplicemente di essere individuati ed estratti, mediante l’utilizzo di specifiche chiavi di ricerca, da un archivio o database informatico che già li contiene in nuce. Mentre l’accesso ai primi comporta, effettivamente, un dispiego di tempo e risorse umane che non può considerarsi ricompreso nel perimetro del diritto di accesso generalizzato, l’accesso ai secondi passa per una minima attività di selezione e filtraggio delle informazioni in possesso dell’amministrazione, che essa deve ritenersi obbligata a svolgere. I principi di collaborazione e buona fede che informano i rapporti con il cittadino impongono, infatti, all’amministrazione di soddisfare le richieste degli interessati non solo quando siano di immediata e automatica attuazione, ma anche quando – pur richiedendo un’attività ulteriore – non siano irragionevoli, né costituiscano un effettivo aggravio per le ordinarie attività degli uffici. Per quanto concerne la vicenda in esame, i dati richiesti dall’associazione – numero di domande di protezione internazionale, disaggregate per mese – appartengono senz’altro al novero di quelli ricavabili senza necessità di ricorrere ad operazioni complesse e non possono, quindi, essere legittimamente negati in ragione della loro non immediata disponibilità. Anche perché l’associazione ha dimostrato in giudizio, mediante la produzione del manuale operativo del software utilizzato da tutte le Commissioni territoriali per la gestione delle pratiche di protezione internazionale, che i dati disaggregati richiesti possono essere facilmente estratti dall’applicativo, al cui interno è automaticamente registrata la data di presentazione di ciascuna domanda. E che non si tratti di informazioni particolarmente difficili da acquisire risulta, inoltre, indirettamente confermato dal positivo riscontro fornito da altra Commissione territoriale ad un’identica domanda di accesso, proprio attraverso l’invio di un file Excel di report estratto dall’applicativo e contenente la data di ciascuna istanza di protezione.  

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