La fattura elettronica non è da sola sufficiente a ottenere un decreto ingiuntivo
Per l’emissione di un decreto ingiuntivo, il creditore non può depositare esclusivamente le fatture elettroniche. E’ infatti, necessario che presenti anche un estratto autentico delle scritture contabili.

Il Tribunale di Roma con un decreto del 24 settembre 2024, ha confermato un orientamento già diffuso tra i giudici di merito secondo cui non è possibile ottenere un decreto ingiuntivo soltanto sulla base delle fatture emesse, seppur elettroniche.
Secondo il tribunale, l'articolo 634 del codice di procedura civile, il quale prevede che la prova scritta debba basarsi sulla corretta tenuta della contabilità come segno di affidabilità della parte coinvolta, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità non risulta di per sé sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo.
Alla luce di queste considerazioni, la settima sezione civile del tribunale di Roma ha emesso un decreto di richiesta di integrazione documentale, invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, un estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente le fatture e l’attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti.