Illegittima la decisione della ‘BCE’ contro Silvio Berlusoni

La ‘BCE’ non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una partecipazione qualificata in ‘Banca Mediolanum’ da parte di Silvio Berlusconi

Illegittima la decisione della ‘BCE’ contro Silvio Berlusoni

Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi: annullata, a sorpresa, la decisione della ‘Banca Centrale Europea’ che nel 2016 negò l’acquisizione di una partecipazione qualificata in ‘Banca Mediolanum’ da parte di Silvio Berlusconi. Secondo i giudici comunitari (sentenza del 19 settembre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) la ‘Banca Centrale Europea’ non poteva legittimamente opporsi alla detenzione da parte di Silvio Berlusconi di una partecipazione qualificata nella società Banca Mediolanum, situazione che risultava unicamente dalla conservazione di una partecipazione qualificata che egli aveva acquisito prima del recepimento delle disposizioni del diritto dell’Unione Europea sulle quali la ‘BCE’ si era basata. Come noto, la ‘Fininvest’ è una holding italiana detenuta in maggioranza da Silvio Berlusconi. Tale società deteneva quote sociali della ‘Mediolanum’, società finanziaria quotata in Borsa che deteneva a sua volta il 100 per cento del capitale dell’istituto di credito ‘Banca Mediolanum’. Nel 2014 la Banca d’Italia ha ordinato la cessione, entro trenta mesi, della partecipazione di ‘Fininvest’ in ‘Mediolanum’ superiore al 9,99 per cento e la sospensione immediata dei diritti di voto inerenti alle azioni corrispondenti. L’adozione di tale misura era motivata dal fatto che Silvio Berlusconi era stato dichiarato colpevole di frode fiscale e, di conseguenza, non soddisfaceva più il requisito di onorabilità a cui è subordinata la detenzione di una siffatta partecipazione qualificata. La decisione della ‘Banca d’Italia’ era stata annullata dal Consiglio di Stato italiano il 3 marzo 2016. Nel frattempo, nel 2015, la ‘Mediolanum’ è stata incorporata dalla sua società figlia ‘Banca Mediolanum’. A seguito di tale assorbimento e della sentenza del Consiglio di Stato italiano, la ‘Banca d’Italia’ e la ‘BCE’ hanno ritenuto che Silvio Berlusconi e la ‘Fininvest’ avessero acquisito una partecipazione qualificata nel capitale di ‘Banca Mediolanum’. Ebbene, il diritto dell’Unione Europea prevede che una siffatta acquisizione debba essere preceduta da una notifica ed essere oggetto di una valutazione da parte dell’autorità nazionale competente, che trasmette successivamente alla ‘Banca Centrale Europea’ una proposta di decisione. Spetta poi alla ‘BCE’ opporsi o meno all’acquisizione della partecipazione qualificata. Interpellata dalla ‘Banca d’Italia’, la ‘BCE’ si è opposta all’acquisizione di una partecipazione qualificata di Silvio Berlusconi in ‘Banca Mediolanum’ in quanto egli non soddisfaceva il requisito dell’onorabilità. Il ricorso di Silvio Berlusconi e della ‘Fininvest’ per ottenere l’annullamento di tale decisione della ‘BCE’ è stato respinto dal Tribunale Ma una visione opposta hanno adottato i giudici della ‘Corte di giustizia dell’Unione Europea’, affermando che il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia e commesso un errore di diritto nel dichiarare che Silvio Berlusconi hanno acquisito una partecipazione qualificata in ‘Banca Mediolanum’ nel 2016. Tale errore deriva dal travisamento della portata della decisione della ‘Banca d’Italia’ del 2014 che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non ha avuto come conseguenza di ridurre la partecipazione della ‘Fininvest’ nella ‘Mediolanum’, ma solo di sospendere i diritti di voto inerenti alle azioni soggette a un obbligo di cessione. Tale cessione doveva aver luogo solo successivamente, entro un termine di trenta mesi, tramite un fiduciario incaricato della vendita. Il giorno in cui il Consiglio di Stato italiano ha dichiarato l’annullamento, la partecipazione controversa era rimasta pertanto immutata. La modifica della struttura che consentiva la detenzione di tale partecipazione, derivante dall’incorporazione della ‘Mediolanum’ da parte della ‘Banca Mediolanum’, non modificava quest’analisi. Di conseguenza, non si poteva ritenere che Silvio Berlusconi avesse acquisito una partecipazione qualificata nel 2016, il che avrebbe richiesto una notifica e una valutazione da parte delle autorità competenti. Egli ha soltanto conservato una partecipazione qualificata che era stata acquisita ben prima, a una data in cui le disposizioni di diritto dell’Unione Europea applicate dalla ‘BCE’ non erano ancora state recepite nell’ordinamento italiano. Poiché tali disposizioni sono prive di efficacia retroattiva, la ‘BCE’ non poteva legittimamente opporsi alla detenzione di una partecipazione qualificata in ‘Banca Mediolanum’ da parte di Silvio Berlusconi.

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