Illecito trattamento dei dati personali: chi è il giudice competente?
La Corte di Cassazione ha chiarito la questione della competenza territoriale per il reato di illecito trattamento dei dati personali. Il reato è di natura istantanea, consumandosi nel momento in cui il danno si verifica con la diffusione non autorizzata dei dati sensibili. Nel caso in esame, la Corte ha stabilito che, quando il luogo di consumazione è incerto e i criteri ordinari non possono essere applicati, la competenza spetta al giudice del luogo in cui si trova l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

La Cassazione si è pronunciata sulla natura giuridica del reato di illecito trattamento dei dati personali, a seguito di un rinvio pregiudiziale per questioni di competenza territoriale sollevato dal Tribunale di Perugia. Si è introdotto il nuovo istituto dell'articolo 24-bis c.p.p., consentendo al giudice procedente di sottoporre alla Suprema Corte questioni di competenza territoriale per evitare prolungati contenziosi.
La questione in oggetto riguardava l'individuazione dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente per il reato di illecito trattamento dei dati personali, in assenza di chiarezza sul luogo di consumazione. Il Tribunale di Perugia ha indicato che il reato in questione è di natura istantanea, a differenza di quanto precedentemente sostenuto.
La Cassazione ha stabilito che il reato si configura come istantaneo e si realizza con il verificarsi del "nocumento", indicando che gli effetti dannosi derivanti dalla divulgazione illecita dei dati sensibili si manifestano istantaneamente nel momento in cui diventano fruibili dalla rete.
Questo approccio è in linea con casi analoghi, come la diffamazione su internet, evidenziando che la rimozione del contenuto diffamatorio è fondamentale, pur mantenendo la natura istantanea del reato.
L'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente si basa, quindi, sul luogo in cui il contenuto illecito è stato caricato o, in mancanza di prove, sul domicilio dell'imputato.