Fallimento del costruttore: il credito dell'ex proprietario è protetto

Nel contratto di "permuta del bene presente con bene futuro", il trasferimento di proprietà avviene al completamento delle strutture fondamentali durante il processo edificatorio. Se l'acquisto pianificato non è possibile a causa del fallimento del costruttore, il diritto si trasforma in un credito ai sensi dell'art. 59 della Legge Fallimentare. Questo credito, corrispondente al valore dell'immobile oggetto della permuta, è incluso tra i debiti del fallimento

Fallimento del costruttore: il credito dell'ex proprietario è protetto

Il Tribunale di Cagliari ha respinto l'opposizione della Società Alfa riguardante l'ammissione di un credito legato a un contratto di permuta con la Società Beta, la quale è fallita impedendo il trasferimento immobiliare. La Società Alfa ha chiesto l'ammissione prededucibile del credito, ma il Tribunale l'ha respinta. Di conseguenza, la Società Alfa ha presentato un ricorso per cassazione contro il rifiuto di verificare il credito.

La Corte di Cassazione ha esaminato due temi principali: la motivazione dei provvedimenti contestati e l'inquadramento contrattuale come "permuta di bene presente con bene futuro". Ha respinto il primo motivo, affermando che la motivazione dei giudici era sufficiente per la loro decisione. Per il secondo motivo, la Corte ha accolto l'argomento della Società Alfa sostenendo che il Tribunale aveva interpretato erroneamente il contratto tra le due parti.

La Corte ha chiarito che il contratto era effettivamente di "permuta di bene presente con bene futuro", in quanto sono sussumibili in tale fattispecie giuridica tutti quei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di un immobile (ad es. area fabbricabile) in cambio del trasferimento di altro immobile (ad es. parti dell’edificio da costruire a cura e mezzi del cessionario), sicché l’effetto traslativo sarebbe avvenuto al completamento della costruzione delle strutture fondamentali. Riguardo all'applicazione dell'art. 59 della Legge Fallimentare, i Giudici hanno ritenuto che il credito della Società Alfa fosse, quindi, ammissibile in base al valore non pecuniario del contratto di permuta.

In conclusione, il decreto impugnato è stato annullato e la questione rimessa al giudice del merito per valutare il valore del credito "non pecuniario" in base alle allegazioni delle parti coinvolte.

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