Efficacia della cessione in blocco: è necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In materia di cessione in blocco di rapporti giuridici, è prevista quale condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale

Efficacia della cessione in blocco: è necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sul contratto di mutuo di credito, si è espressa sulla delicata questione della cessione di crediti in blocco.

Al fine di agevolare tale cessione dei rapporti giuridici, il legislatore ha previsto, quale condizione per l'efficacia della cessione verso tutti i debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, esonerando la cessionaria dall'obbligo di provvedere a notificare la cessione medesima alle singole contropartite.

La Corte ha sottolineato che, mentre la disciplina del codice civile stabilisce che il cessionario deve dare prova della notificazione della cessione o dell'accettazione del debitore ceduto, nei casi come quello in questione, alla luce della disciplina speciale (art. 58 d.lgs. n. 385/1993 - TUB e  l. n. 130/1999) si ritiene sufficiente la sola prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta.

Con la pronuncia in esame, la Corte d'Appello si è, poi, espressa anche sugli aspetti connessi al contratto di mutuo di credito fondiario oggetto del giudizio, ricordando in materia l'orientamento della Cassazione, per cui il mutuo condizionato stipulato per atto notarile vale come titolo esecutivo e rigettando, di conseguenza, l'appello.

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