Edificabilità di un’area: si deve fare riferimento al piano regolatore generale del Comune
Irrilevante, invece, il riferimento alla eventuale approvazione da parte della Regione e alla adozione di specifici strumenti urbanistici attuativi

In materia di imposta comunale sugli immobili (ma anche in materia di IMU), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio (fondato sul valore venale) di determinazione della base imponibile, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Questo il punto fermo ribadito dai giudici (sentenza del 7 gennaio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo), i quali aggiungono che perciò non è pertinente e, quindi, non può confutare la pretesa impositiva il richiamo alla presunta inedificabilità dell’area, a seguito dell’annullamento dello strumento di pianificazione secondario. Ciò perché tale annullamento, stanti le previsioni dello strumento urbanistico generale, non priva della sua riconosciuta vocazione edificatoria il cespite. In ballo, nello specifico contenzioso, un avviso di accertamento avente ad oggetto la IMU relativa all’anno d’imposta 2016. Per i giudici tributari non ci sono dubbi: l’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del ‘Piano di edilizia economica e popolare’ non ha comunque determinato la conseguente caducazione delle previsioni originarie del ‘Piano regolatore generale’, e quindi non ha potuto privare la zona su cui sorge l’immobile oggetto di imposizione della sua qualificazione di zona di edilizia residenziale. Per quanto concerne poi la valutazione del terreno, proposta, a mezzo di relativa perizia, dal contribuente, non risulta più convincente, secondo i giudici, rispetto al valore applicato dall’ufficio sulla scorta del metodo comparativo sintetico, avente a base di calcolo i valori di aree consimili risultanti da atti di compravendita nel periodo.