Da quando può essere percepito il vitalizio mensile per danni irreversibili alla salute derivanti dai vaccini?
La Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul diritto a percepire il nuovo assegno mensile, il quale non retroagisce alla data di ottenimento della forma indennitaria base conseguita prima dell’introduzione della legge del 2005.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27141 del 2024, ha risolto una questione interpretativa riguardante il vitalizio mensile, introdotto nel 2005, a favore di coloro che hanno subito danni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie.
La Corte ha stabilito che tale indennizzo aggiuntivo deve essere riconosciuto a decorrere dall’entrata in vigore della legge, a coloro che, in tale data, risultano già percettori dell'indennizzo base secondo la legge del 1992.
Il Decreto del Ministero della Salute del 10 ottobre 2006, attuativo della legge del 2005, specifica che il nuovo vitalizio deve essere erogato solo a partire dall'entrata in vigore della legge, escludendo la retroattività al momento dell’erogazione del primo indennizzo base.
La Corte Suprema ha sottolineato che tale disposizione non viola in alcun modo le norme costituzionali nell'applicare, anzi la prassi prevede che le leggi si applichino dal momento della loro entrata in vigore, senza retroattività, a meno che non sia diversamente stabilito dal legislatore.
Al centro del dibattito inoltre, la possibile coincidenza di decorrenza tra i due indennizzi. La Cassazione ha chiarito che il vitalizio mensile non può retroagire al momento della percezione del primo indennizzo base: la concomitanza di decorrenza si ha solo per coloro che ottengono l'indennizzo base dopo l'entrata in vigore del vitalizio.
Il Decreto del Ministero della Salute del 2006, nel pieno rispetto della legge del 2005 e dei principi costituzionali, ha definito le modalità operative garantendo la generale irretroattività delle nuove norme introdotte nell’ordinamento.