Da donna a uomo: il cambiamento non può essere rifiutato dallo Stato
Il diniego di riconoscimento e il fatto di costringere il soggetto ad avviare un nuovo procedimento di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine, esponendolo al rischio che il procedimento sfoci in un risultato diverso da quello adottato dalle autorità dello Stato membro che hanno legalmente concesso tale cambiamento di prenome e di identità di genere, non sono giustificati

Alla luce dei paletti fissati dall’Unione Europea, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il cambiamento di prenome e di genere legalmente acquisito da una persona in un altro Stato membro è contrario ai diritti dei cittadini dell’Unione Europea. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il delicato caso di un cittadino rumeno che è stato registrato alla nascita, in Romania, come persona di sesso femminile, ma che, dopo aver traslocato nel 2008 nel Regno Unito e avere lì acquisito la cittadinanza britannica, conservando al contempo la cittadinanza rumena, proprio in Gran Bretagna – ove ancora risiede – ha, nel 2017, cambiato il suo prenome e il suo titolo di cortesia da femminile a maschile ed ha ottenuto, nel 2020, un riconoscimento legale della sua identità di genere maschile. Successivamente, cioè nel maggio 2021, sulla base di due documenti ottenuti nel Regno Unito che attestano detti cambiamenti, tale cittadino ha chiesto alle autorità amministrative rumene di annotare nel suo atto di nascita le menzioni relative al suo cambiamento di prenome, di sesso e di codice numerico personale affinché corrispondessero al sesso maschile. E ha chiesto anche il rilascio di un nuovo certificato di nascita contenente tali nuove menzioni. Tuttavia, le autorità rumene hanno respinto tali domande, invitandolo ad avviare un nuovo procedimento di cambiamento di identità di genere dinanzi ai giudici rumeni. Sulla base del proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione Europea, il cittadino ha chiesto ai giudici rumeni di disporre che il suo atto di nascita fosse reso conforme al suo nuovo prenome e alla sua identità di genere, riconosciuta definitivamente nel Regno Unito. I giudici rumeni hanno passato la patata bollente alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha fatto chiarezza sancendo che una normativa di uno Stato membro che rifiuta di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita di un cittadino il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro, nel caso di specie il Regno Unito, è contraria al diritto dell’Unione Europea. Ciò si applica, hanno precisato i giudici, anche se la domanda di riconoscimento di tale cambiamento è stata fatta dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Anzitutto, i giudici comunitari annotano che il cambiamento di prenome e di identità di genere all’origine della controversia è stato ottenuto rispettivamente prima della Brexit e durante il periodo di transizione che vi ha fatto seguito. Tale cambiamento deve pertanto essere considerato come acquisito in uno Stato membro dell’Unione Europea. Il fatto che il Regno Unito non sia più uno Stato membro dell’Unione Europea non pregiudica però l’applicazione del diritto comunitario. Più in generale, poi, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere un cambiamento di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro ostacola l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno. Il genere, come il prenome, è un elemento fondamentale dell’identità personale, secondo i giudici, e la divergenza tra le identità risultante da un siffatto diniego di riconoscimento crea difficoltà nel provare la propria identità nella vita quotidiana, nonché seri inconvenienti professionali, amministrativi e privati. Di conseguenza, il diniego di riconoscimento e il fatto di costringere il soggetto ad avviare un nuovo procedimento di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine, esponendolo al rischio che il procedimento sfoci in un risultato diverso da quello adottato dalle autorità dello Stato membro che hanno legalmente concesso tale cambiamento di prenome e di identità di genere, non sono giustificati.