Condotta colposa di un conducente: responsabilità esclusiva solo se ha impedito ogni via di fuga all’altro conducente

Illogico attribuire l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti se non si può stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione

Condotta colposa di un conducente: responsabilità esclusiva solo se ha impedito ogni via di fuga all’altro conducente

L’accertamento in concreto d’una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, prevista dal Codice Civile, solo in un caso: quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 29927 del 20 novembre 2024 della Cassazione) a fronte del contenzioso relativo ad un drammatico sinistro stradale e all’accertamento delle responsabilità dei conducenti. Per i giudici, poi, ampliando l’orizzonte, è illogico attribuire l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non si possa stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione. Analizzando lo specifico episodio, in Appello è stata esclusa la responsabilità del conducente deceduto nell’incidente alla luce della condotta colposa tenuta dall’altro conducente. Ma, obiettano i giudici di Cassazione, il principio secondo cui l’accertamento della condotta di un conducente può bastare a superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti non va affatto inteso nel senso che, accertata la colpa grave di un conducente, gli altri possani ritenersi perciò solo liberati dalla presunzione di pari colpa. Al contrario, quel principio va inteso nel senso che l’accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso, cioè quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell’antagonista, come, ad esempio, l’invasione improvvisa dell’opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall’antagonista.

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