Condannato il tifoso che accende due fumogeni vicino a una gradinata dello stadio
I giudici hanno stabilito in modo definitivo l'eliminazione dei fumogeni negli stadi. Hanno confermato la condanna di un tifoso pugliese che, poco prima dell'inizio di una partita di calcio, ha acceso due fumogeni ai piedi di una tribuna frequentata da numerosi tifosi

Lo scenario preso in esame è uno stadio in procinto di ospitare una partita di calcio, ovvero un derby. All'improvviso, prima del fischio d'inizio, un tifoso decide di accendere due fumogeni di colore rosso e arancione vicino a una delle tribune.
Grazie alle telecamere di sorveglianza presenti, il tifoso viene identificato e successivamente processato. Inizialmente, il primo giudizio porta a una sorprendente assoluzione, poiché i giudici non riconoscono il reato. Tuttavia, il secondo grado di giudizio ribalta la situazione, condannando il tifoso per il lancio di materiale pericoloso, assegnandogli una pena di diciotto mesi di reclusione, senza l'aggravante del ritardo della competizione sportiva.
L'avvocato difensore del tifoso considera la decisione della Corte d'Appello illogica, in quanto non rileva un pericolo concreto legato all'accensione dei fumogeni durante l'evento sportivo. Secondo il legale, l'accensione serviva solo a contribuire all'atmosfera di gioco, senza creare situazioni di pericolo effettivo per gli spettatori.
In risposta alle difese dell'avvocato, la Corte di Cassazione sottolinea che al tifoso non è stato imputato il semplice possesso o lancio dei fumogeni, ma l'utilizzo che ha rappresentato un pericolo tangibile per gli altri presenti nello stadio.
I giudici precisano che non è necessario che si verifichino danni alle persone o ritardi nell'evento sportivo per configurare la responsabilità del tifoso, poiché questi eventi costituirebbero casi di reato aggravato.
In conclusione, per i giudici, ciò che conta non è se i fumogeni siano stati lanciati, ma l'effettivo pericolo derivante dall'uso dei fumogeni in un'area affollata. L'accensione dei fumogeni vicino ad altri spettatori è stata considerata pericolosa, basandosi sulla presenza di numerose persone nelle vicinanze del tifoso (Cas. n. 37933 del 16 ottobre 2024).