Chat e post tra collaboratore e pubblica amministrazione non sono documenti amministrativi
Si tratta di mere comunicazioni scambiate nell’ambito di un rapporto di diritto privato e non riconducibili ad un’attività di pubblico interesse

Non costituiscono documenti amministrativi le chat e i post scambiati tramite piattaforma Teams tra un collaboratore di una pubblica amministrazione incaricato di un’attività di consulenza mediante un contratto di diritto privato e i componenti del team con cui doveva rapportarsi per l’esecuzione delle prestazioni professionali. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza numero 767 del 30 ottobre 2024 del Tar Emilia Romagna), i quali aggiungono che, in sostanza, si tratta di mere comunicazioni scambiate nell’ambito di un rapporto di diritto privato e non riconducibili ad un’attività di pubblico interesse, anche considerato che il contratto di lavoro non prevedeva l’utilizzo della ‘piattaforma Teams’ per la sua esecuzione. Plausibile, quindi, nella vicenda in esame, l’istanza con cui una donna ha chiesto di avere accesso agli atti relativi al procedimento di risoluzione del contratto di lavoro autonomo da lei stipulato quale collaboratore della Regione ed “esperto PNRR in edilizia2, istanza scaturita, è bene precisarlo, dal fatto che, dopo aver svolto un primo incarico, nell’anno 2022, con assegnazione al territorio di una Provincia, alla scadenza del contratto, le è stato proposto un rinnovo biennale, in ragione del quale è stata inserita nel team di un’altra Provincia, team nel quale ella non si è ben inserita, tanto che la team leader le imputava “il mancato sviluppo di quella necessaria intesa operativa e professionale con il gruppo”, e ciò ha causato la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Al fine di tutelare la propria posizione, la lavoratrice ha esercitato il diritto d’accesso che, però, le è stato consentito dapprima solo rispetto ad un verbale, posto alla base della risoluzione del contratto, e poi, a seguito di un altro accesso, a numerosi altri atti, con l’esclusione dell’estrazione dei contenuti di cui alla piattaforma Teams, sia perché, secondo la pubblica amministrazione, l’istanza risulta formulata senza indicazioni precise e circostanziate che consentano di individuare, con certezza, gli atti richiesti, richiedendo ricerche incompatibili con la funzionalità, l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa ed il buon andamento dell’amministrazione, sia perché l’interesse è stato ritenuto recessivo rispetto a quello alla riservatezza degli altri soggetti coinvolti.
Per i giudici, invece, la lavoratrice può avere diritto ad estrarre copia dell’eventuale documento informatico idoneo a dimostrare l’avvenuto invio, da parte sua, e la conseguente ricezione (da parte della pubblica amministrazione), di files mediante la ‘piattaforma Teams’, e delle valutazioni interne ed esterne espresse con riferimento alle prestazioni da lei eseguite nell’ambito di un team.