Automobilista accusato di omicidio colposo: può visionare la documentazione sanitaria relativa alla vittima del sinistro

Decisivo il riferimento alla necessità di difendersi dal rischio di limitazione della libertà personale

Automobilista accusato di omicidio colposo: può visionare la documentazione sanitaria relativa alla vittima del sinistro

Sinistro stradale mortale: l’automobilista finito sotto processo per omicidio colposo ha il diritto di accedere alla documentazione sanitaria del soggetto deceduto nell’incidente. A legittimare la sua richiesta di accesso a dati sensibili è la necessità di difendersi dal rischio di limitazione della sua libertà personale, diritto di pari rango rispetto al diritto alla protezione dei dati personalissimo come quelli relativi alla salute di un soggetto. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza numero 482 del 17 gennaio 2025 del Tar Campania), chiamati ad esaminare una questione complessa e collegata ad una vicenda assai delicata. Nello specifico, il soggetto accusato di omicidio colposo ha chiesto inutilmente ad un’azienda ospedaliera di poter accedere alla documentazione sanitaria concernente la persona deceduta a seguito del terribile incidente stradale. A sostegno della domanda, difatti, l’uomo sotto processo in ambito penale allega che la vicenda traeva origine dal suo coinvolgimento in un incidente stradale, a seguito del quale è deceduta una persona, e dal conseguente procedimento penale in cui egli è imputato di omicidio colposo. Per i giudici non vi sono dubbi: l’uomo è titolare – per effetto della sua necessità di difendersi in un procedimento penale – di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti. In sostanza, l’uomo ha formulato una richiesta di accesso ai documenti amministrativi al fine di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari (trattandosi del diritto fondamentale alla libertà personale, posto a rischio di essere compresso da un’eventuale condanna emessa nell’ambito di un processo penale per omicidio colposo) ai diritti riferibili alla riservatezza dei dati sensibili di una persona deceduta. Va tenuto presente poi che opera, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza, il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale. Ebbene, nello specifico caso, il suddetto bilanciamento deve indurre a ritenere prevalente il diritto di accesso (corrispondente ad un interesse attuale e concreto) dell’uomo sul diritto alla riservatezza (di cui sarebbero attualmente titolari gli eredi) di una persona deceduta.

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