Assemblea sindacale in sede lavorativa: quando è possibile?
È considerata antisindacale l'azione di una società che impedisca alle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti di organizzare assemblee presso le sedi aziendali e durante l'orario di lavoro dei dipendenti.

Il Tribunale condanna una società per condotta antisindacale per aver impedito alla Fiom Cgil di svolgere le assemblee sindacali in azienda, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori.
La società ha motivato il rifiuto sostenendo che l’organizzazione sindacale non avesse nessun iscritto all'interno dell'azienda e, di conseguenza, nessuna rappresentanza sindacale costituita. Tuttavia, il diritto alla convocazione delle assemblee appartiene non solo alle R.S.A., ma anche alle R.S.U. e ad altre organizzazioni sindacali "dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda", come precedentemente stabilito dalla Cassazione.
Nel caso in analisi, non ci sono impedimenti poiché la Fiom Cgil è considerata rappresentativa in quanto firmataria del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva in questione.
Inoltre, la Cgil, a cui la Fiom è affiliata, è parte firmataria dell'Accordo Interconfederale del luglio 2016 che consente di convocare assemblee durante l'orario di lavoro per le parti coinvolte.
Di conseguenza, per il giudice, la società è tenuta a consentire all'organizzazione sindacale di svolgere le assemblee rispettando le disposizioni dell'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori e dell'articolo 79 del CCNL applicato nell'unità produttiva.