Assegno divorzile all’ex moglie che ha difficoltà a trovare un lavoro

Decisivo, nella vicenda in esame, anche il contesto in cui si è trasferita la donna, ossia la Russia

Assegno divorzile all’ex moglie che ha difficoltà a trovare un lavoro

Sacrosanto l’assegno divorzile all’ex moglie se, a fronte di un palese squilibrio patrimoniale e reddituale in favore dell’ex marito, emerge l’oggettiva impossibilità per lei di superare quella disparità economica attraverso un difficile collocamento nel mondo del lavoro. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 35225 del 31 dicembre 2024 della Cassazione), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate da un uomo, a fronte dell’assegno da versare all’ex moglie, e hanno definito estremamente difficile per la donna trovare un impiego, considerata la sua collocazione in Russia, anche tenendo presente l’attuale stato di guerra, e avuto altresì riguardo alla sua età (54 anni). Difatti, non può essere inteso come rifiuto della donna a reinserirsi nel mondo del lavoro il fatto che non riesca a trovare, a 54 anni, un impiego fisso. A rendere più chiaro il quadro, poi, anche la durata quasi ventennale del matrimonio. Senza dimenticare, poi, la constatazione che durante la vita coniugale la donna ha investito il suo tempo nel doppio ruolo di moglie e di lavoratrice, contribuendo al soddisfacimento anche economico (e non solo) delle esigenze della famiglia, in quanto si è anche presa cura dell’ex coniuge, assistendolo durante un suo lungo periodo di malattia. Né può essere inteso come rifiuto della donna a reinserirsi nel mondo del lavoro il fatto che non riesca a trovare, a 54 anni, un impiego fisso. Smentito, quindi, l’assunto dell’uomo in merito ad una presunta inerzia della ex moglie e, quindi, ad una sua colpevole impossibilità di trovare un lavoro, poiché, come detto, si è appurato che ella ha sempre lavorato, durante il matrimonio, ed ha tentato in tutti i modi di proseguire a lavorare, dopo la rottura coniugale, anche nel periodo di attuale crisi dovuto allo stato di guerra in cui verte la Russia, dove ella vive attualmente. Per maggiore chiarezza, infine, i magistrati ribadiscono il principio secondo cui il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, avente funzione sia assistenziale che compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli. In questa ottica, poi, la valutazione deve basarsi su criteri equiordinati che includono: la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, la durata del matrimonio e l’età dell’ex coniuge che richiede l’assegno. E tali parametri rilevano sia per l’attribuzione che per la quantificazione dell’assegno, prescindendo dal parametro del tenore di vita matrimoniale.

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