Appalto privato non portato a termine: logico ipotizzare una responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione decennale

I giudici precisano che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato per l’ultimazione dell’opera

Appalto privato non portato a termine: logico ipotizzare una responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione decennale

Se l’appalto privato non è portato a termine, a causa della mancata ultimazione dei lavori, allora è logico ipotizzare, a carico della ditta, una responsabilità per inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza del termine fissato per l’ultimazione dell’opera.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 28249 del 24 ottobre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in Campania in merito alla ricostruzione di una casa.
In sostanza, un privato ha citato in giudizio il titolare di una impresa individuale, chiedendone la condanna all’adempimento contrattuale ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni, in ragione della mancata ultimazione dei lavori alla data stabilita – metà dicembre del 1997 – e della mancata consegna, in relazione all’appalto concluso tra le parti alla fine di novembre del 1994 avente ad oggetto i lavori edilizi di ricostruzione dell’appartamento di proprietà del privato, nonostante quest’ultimo avesse incassato il contributo di pertinenza destinato al suo appartamento e pari a 135milioini delle vecchie lire.
Per i giudici di merito, però, le richieste avanzate dal privato sono inefficaci, una volta accertato il decorso del termine decennale di prescrizione dalla data fissata per l’ultimazione dell’opera, come eccepito dal titolare della impresa individuale.
Entrando nei dettagli, i giudici d’Appello osservano che la circostanza che il contratto di appalto fosse stato concluso per l’esecuzione della ristrutturazione alla luce della normativa per il sostegno alle popolazioni colpite dai sismi del novembre del 1980 e del febbraio del 1981 non ne determinava un mutamento della natura, essendo diverso il piano delle verifiche pubbliche inerenti all’accertamento del diritto al contributo di ricostruzione da quello attinente alla disciplina del rapporto intercorso tra soggetti privati, in relazione al conferimento dell’incarico di ricostruzione.
Nel caso specifico, poi, avendo il privato lamentato il mancato completamento dell’opera e il ritardo nella consegna, il termine di riferimento sarebbe stato quello pattuito nel contratto per la consegna – cioè metà dicembre 1997 –, poiché da tale momento l’appaltante doveva ritenersi nella consapevolezza del ritardo e del conseguente inadempimento che avrebbe potuto far valere nei confronti dell’appaltatore. Pertanto, non potendosi invocare la disciplina speciale della garanzia per i vizi dell’appalto, il termine prescrizionale decorreva dall’anno 1997, con la conseguenza che l’azione promossa nell’anno 2012 è da considerare prescritta, poiché il primo atto interruttivo risaliva solo all’anno 2010.
In generale, difatti, in caso di mancata esecuzione dell’opera, la disciplina applicabile ricadeva sotto il cappello della risolubilità del contratto per inadempimento, con conseguente prescrizione decennale.
Condivise dai giudici di Cassazione le valutazioni compiute in Appello, soprattutto perché la responsabilità speciale per difformità (o vizi) nell’appalto, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l’opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.
In base a tale visione, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista in materia di appalto trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, non può essere accolta la tesi del privato, secondo cui, in mancanza di un verbale di consegna, il termine di prescrizione per far valere la pretesa di adempimento o – in subordine – di risarcimento danni, in conseguenza di detto inadempimento, non sarebbe decorso dalla data fissata per l’ultimazione dell’opera, alla stregua del richiamo, nel contratto, alle norme sul capitolato generale.
Decisive ragioni di ordine sistematico e ragioni di ordine logico. In primo luogo, un contratto di appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati non si trasforma in appalto pubblico – il quale postula che committente sia la pubblica amministrazione e che persegua interessi pubblici – solo perché i contraenti, facendo uso della loro autonomia negoziale, hanno inteso disciplinarlo mediante recepimento delle clausole contenute nel capitolato generale per l’appalto delle opere pubbliche, se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate. Ne consegue che un siffatto contratto resta disciplinato dalle norme sull’appalto privato. In secondo luogo, in difetto dell’ultimazione dell’opera, non è esigibile che possa essere redatto un verbale di consegna.
A fronte di un espresso patto fra committente ed appaltatore, in forza del quale la data della consegna dell’opera deve identificarsi nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori, il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di adempimento e risarcimento danni deve essere identificato in base alla data stabilita per la suddetta ultimazione. Orbene, l’obbligazione dell’appaltatore di consegna dell’opera, quale atto materiale di traditio, è accessoria rispetto all’obbligazione principale di esecuzione dell’opera e, quindi, presuppone fisiologicamente la sua ultimazione: l’obbligazione di eseguire l’opera è un’obbligazione di facere mentre l’obbligazione di consegna dell’opera eseguita è un’obbligazione di dare e segnatamente di tradere, cosicché la consegna è successiva all’accettazione dell’opera e postula la sua ultimazione, quale atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene ultimato in favore del committente. Ne discende che, stante l’applicabilità della disciplina generale dei contratti, in caso di omessa ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalle parti, il committente può chiederne il completamento ovvero rivendicare il risarcimento dei danni, indipendentemente dalla consegna.

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