Ammissibile la procedura anche in presenza di un solo creditore
Quale condizione per l’accesso alla liquidazione controllata, a contare è il requisito oggettivo del sovraindebitamento, inteso come incapacità strutturale, non provvisoria, del debitore (che versi in stato di crisi o d’insolvenza) di far fronte alle proprie obbligazioni, ancorché si tratti (anzi, a maggior ragione se si tratta) di un unico debito.

Ammissibile l’apertura della procedura di liquidazione controllata pur in presenza di un solo creditore. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza del 27 agosto 2024 della Corte d’appello di Torino), alla luce della semplice constatazione che nessuna norma impone la pluralità soggettiva dei debiti quale condizione per l’accesso alla procedura di liquidazione controllata, mentre ciò che conta è il requisito oggettivo del sovraindebitamento inteso, come da ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ come incapacità strutturale del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni, ancorché si tratti di un unico debito . Respinte, nella vicenda presa in esame dai giudici, le obiezioni sollevate da una società rispetto alla ammissione a liquidazione controllata di un privato ritrovatosi in difficoltà a causa di un mutuo. In premessa, i giudici ritengono non corretto affermare che il debitore non abbia spiegato le ragioni del surplus tra il denaro mutuato e il prezzo dell’immobile acquistato, giacché nel ricorso per l’ammissione alla procedura era scritto chiaramente che il finanziamento aveva interessato sia il costo dell’immobile sia quelle sostenute per contrarre la ‘polizza vita’ sia le spese notarili sia il compenso del mediatore creditizio. In ogni caso, la circostanza, spiegano i giudici, va ascritta a negligenza non del mutuatario ma del mutuante nell’avergli concesso un prestito eccessivo, quand’anche fosse stato a copertura di eventuali pagamenti ‘in nero’. Poi, il fatto che la procedura riguardi un unico debito è irrilevante, in quanto: non è dato sapere se, davvero, non sussistano altri creditori, non essendo ancora esaurite le operazioni d’inventario, né formato lo stato passivo, sicché l’effettiva concorsualità della presente procedura non può dirsi esclusa; nessuna norma impone la pluralità (soggettiva) dei debiti quale condizione per l’accesso alla liquidazione controllata; a contare, invero, è il requisito oggettivo del sovraindebitamento, inteso come incapacità strutturale, non provvisoria, del debitore (che versi in stato di crisi o d’insolvenza) di far fronte alle proprie obbligazioni, ancorché si tratti (anzi, a maggior ragione se si tratta) di un unico debito.