Non assicurata concretamente la totale libertà del cespite: legittimo il recesso del compratore
In generale, costituisce onere della parte promittente venditrice, che si sia impegnata ad assicurare la totale libertà del cespite compravenduto, senza alcuna eccezione o esclusione, dar prova di essersi quantomeno attivata per richiedere, presso le competenti autorità, il rilascio dei documenti, o l’attivazione o la definizione delle procedure, necessarie per il completamento del progetto negoziale